La CQC (carta di qualificazione del conducente) è un’estensione della patente. Si tratta di un’abilitazione professionale obbligatoria per tutte le figure che svolgono attività di trasporto conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate per il trasporto di merci, e per il trasporto di persone superiori a 9 posti compreso il conducente.
Esistono tre tipi di abilitazione CQC:
- • abilitazione al trasporto di merci (CQC merci)
- • abilitazione al trasporto di persone (CQC persone)
- • abilitazione per entrambe (CQC merci e persone).
Tutti coloro che hanno conseguito la patente C dopo il 09/09/2009 o la patente D dopo il 09/09/2008 devono seguire un corso di formazione iniziale di 140 ore, di cui 130 di teoria (parte comune e parte specifica) e 10 ore di guida. L’esame teorico si svolge sotto forma di quiz e si compone di 70 domande (di cui 40 domande per la parte comune e 30 per la parte specifica). Per il superamento del test sono consentite un numero massimo di 7 risposte errate.
Per coloro che hanno conseguito la patente D dopo il 09/09/2008 ma sono in possesso della CQC per trasporto di cose, è necessario ottenere l’abilitazione CQC persone. Mentre coloro che hanno conseguito la patente C dopo il 09/09/2009 ma sono in possesso della CQC persone devono seguire l’abilitazione CQC merci. In entrambi i casi si tratta di un corso di formazione specifico accelerato (con integrazione solo della parte specifica) di 35 ore di teoria e 2.5 di guida con esame teorico finale.
Sono esenti dalla CQC i conducenti dei veicoli:
- • la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h (ad esempio macchine agricole e macchine operatrici)
- • ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia o messi a loro disposizione quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi
- • utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali
- • sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione
- • nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione
- • per i quali è necessaria una patente di categoria D1 o D e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente
- • ad uso didattico
- • utilizzati per lezioni ed esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale di guida, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare di CQC
- • utilizzati da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnati da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare di CQC
La CQC è sempre obbligatoria per:
- • conducenti assunti con la qualifica di autisti
- • conducenti che guidano per più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuo
- • conducenti di autobus in trasporto pubblico e di scuolabus o miniscuolabus
- • conducenti di veicoli in conto proprio per trasporto di merci di produzione propria.